Art. 41.

      1. L'articolo 696 del codice civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 696. - (Alienazione dei beni). - Se espressamente previsto nell'atto costitutivo,

 

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il giudice tutelare può autorizzare, nei casi di evidente utilità per il beneficiario, l'alienazione dei beni e dei diritti che fanno parte del patrimonio vincolato, disponendo il reimpiego delle somme ricavate dall'alienazione. L'autorizzazione del giudice all'alienazione fa venire meno ogni vincolo di destinazione.
      Il giudice tutelare può anche autorizzare, con le opportune cautele, la costituzione di ipoteche su beni immobili che fanno parte del patrimonio vincolato a garanzia di crediti destinati a miglioramenti o a trasformazioni delle stesse proprietà immobiliari».